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LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-6-1983

Art. 72


Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito affidamento con carattere di definitività. La condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.