LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 5. 
 
  1.  L'affidatario  deve  accogliere  presso  di  se'  il  minore  e
provvedere al suo mantenimento e alla sua  educazione  e  istruzione,
tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non  vi  sia
stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice  civile,
ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite
dall'autorita' affidante. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni dell'articolo  316  del  codice  civile.  In  ogni  caso
l'affidatario esercita  i  poteri  connessi  con  la  responsabilita'
genitoriale in relazione agli ordinari rapporti  con  la  istituzione
scolastica e con le autorita' sanitarie. L'affidatario o  l'eventuale
famiglia collocataria devono essere convocati, a  pena  di  nullita',
nei procedimenti civili in materia di responsabilita' genitoriale, di
affidamento e di adottabilita' relativi al minore affidato  ed  hanno
facolta' di presentare memorie  scritte  nell'interesse  del  minore.
(28) ((29)) 
  2. Il servizio sociale, nell'ambito delle  proprie  competenze,  su
disposizione del giudice  ovvero  secondo  le  necessita'  del  caso,
svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i  rapporti
con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del  minore
secondo le modalita' piu' idonee, avvalendosi anche delle  competenze
professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle
associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari. 
  3. Le norme di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' di tipo
familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza  pubblico
o privato". 
  4. Lo Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle
proprie competenze e nei limiti delle disponibilita' finanziarie  dei
rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno  e  di  aiuto
economico in favore della famiglia affidataria. 
 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".