LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 6-5-2017
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 33. 
 
  ((1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso  rilasciato
ai sensi dell'articolo  32  della  presente  legge  e  che  non  sono
accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado
si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)). 
  2. E' fatto divieto alle autorita' consolari italiane di  concedere
a minori stranieri il visto di ingresso nel territorio dello Stato  a
scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi  previste  dal  presente
Capo e senza  la  previa  autorizzazione  della  Commissione  di  cui
all'articolo 38. 
  3. Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore al  quale
non viene consentito l'ingresso in Italia provvedono a proprie  spese
al suo  rimpatrio  immediato  nel  Paese  d'origine.  Gli  uffici  di
frontiera segnalano immediatamente il caso alla Commissione affinche'
prenda contatto con il Paese di origine del minore per assicurarne la
migliore collocazione nel suo superiore interesse. 
  4. Il divieto di cui al comma 1 non opera  nel  caso  in  cui,  per
eventi bellici,  calamita'  naturali  o  eventi  eccezionali  secondo
quanto previsto dall'articolo 18 della legge 6 marzo 1998, n.  40,  o
per altro grave impedimento di carattere oggettivo, non sia possibile
l'espletamento delle procedure di cui al presente Capo e  sempre  che
sussistano motivi di  esclusivo  interesse  del  minore  all'ingresso
nello Stato.  In  questi  casi  gli  uffici  di  frontiera  segnalano
l'ingresso  del  minore  alla  Commissione  ed  al  tribunale  per  i
minorenni competente in relazione al luogo di residenza di coloro che
lo accompagnano. 
  5. Qualora sia  comunque  avvenuto  l'ingresso  di  un  minore  nel
territorio dello Stato al di fuori delle  situazioni  consentite,  il
pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo  segnala
al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in  cui
il  minore  si  trova.  Il   tribunale,   adottato   ogni   opportuno
provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi
dell'articolo 37-bis, qualora ne  sussistano  i  presupposti,  ovvero
segnala la situazione alla Commissione affinche' prenda contatto  con
il Paese di origine del minore e si proceda  ai  sensi  dell'articolo
34.