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LEGGE 2 maggio 1983, n. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/1986)
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Testo in vigore dal:  22-5-1983

Art. 6


La regione determina le modalità e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.
Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attività nella zona colpita dalla frana, nonché ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, può essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva.
Il contributo di cui al primo comma deve essere condizionato alla ricostruzione nel territorio del comune di Ancona e fuori dal territorio interessato all'evento franoso e può essere esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti ed a quelle relative all'acquisto di immobili aventi la medesima destinazione ed uso di quelli distrutti o del terreno equivalente a quello su cui insisteva il complesso produttivo.
Identico contributo può essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attività ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana.
Oltre il contributo a fondo perduto, può essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria.
A tal fine la regione Marche stipula una opportuna convenzione con gli istituti di credito abilitati.
La ricostruzione che si realizzi con i contributi di cui alla presente legge è esente dagli oneri e costi prescritti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, nonché da misure legislative emanate dalla regione Marche.
Detti contributi sono concessi con provvedimento della regione Marche, previa determinazione dei costi ammissibili a contributi.
Ai soggetti che non intendono ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982.