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LEGGE 26 aprile 1983, n. 130

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1984)
Testo in vigore dal:  30-4-1983

Art. 7


Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, numero 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della predetta legge viene elevato da 12.450 a 18.850 miliardi di lire.
Gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, vengono, pertanto, elevati, rispettivamente, da 8.950 a 13.550 miliardi di lire, per gli impianti fissi, e da 3.500 a 5.300 miliardi di lire per il materiale rotabile.
Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di 6.400 miliardi di lire.
I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti, nel bilancio della predetta Azienda, che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:
3.500 miliardi di lire per l'anno 1984;
3.700 miliardi di lire per l'anno 1985;
4.300 miliardi di lire per gli anni 1986 e successivi.
È autorizzata per l'anno finanziario 1983 la spesa di lire 10 miliardi per la partecipazione azionaria dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) nella Società italiana per il traforo autostradale del Frejus.
Al predetto onere si fa fronte con la corrispondente riduzione della quota relativa allo stesso anno 1983 dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
In corrispondenza di detta riduzione, viene aumentata, dell'importo di lire 10 miliardi, la quota relativa all'anno 1987 della stessa autorizzazione di spesa. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 6 della richiamata legge 12 agosto 1982, n. 531.
Per l'anno 1983 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.572.887.648.000 ed in lire 2.022.449.683.000.
Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano e norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette Aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari.
Le tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, fatta salva la competenza dello stesso Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei casi previsti dal codice postale e delle telecomunicazioni. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Le tariffe per i trasporti delle persone e delle merci sulle ferrovie dello Stato sono determinate, tenendo anche conto della normativa comunitaria in materia, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1948, n. 1456, e alla legge 14 agosto 1974, n. 377.
Le concessioni speciali previste per le ferrovie dello Stato dalle disposizioni in atto sono ridotte del 10 per cento.
Le tariffe dei pubblici servizi di trasporto ferroviario in regime di concessione ed in gestione governativa, nonché le tariffe delle autolinee sostitutive, sono determinate con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro. Dette tariffe non possono essere inferiori a quelle praticate dalle ferrovie dello Stato e devono essere adeguate nella stessa misura percentuale avendo come punto di riferimento le basi chilometriche e i diritti fissi attualmente in vigore per le singole ferrovie in concessione.
In relazione a quanto disposto dal dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo comma, restano ferme le competenze attribuite al Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base alla normativa vigente.
Con la legge di bilancio è annualmente determinato il limite di impegno per la concessione dei contributi previsti dal capo secondo della legge 18 aprile 1962, n. 168.
I rimborsi allo Stato dei debiti di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, sono da intendersi costituiti da tutti gli importi che, in sostituzione delle società concessionarie, sono stati o saranno pagati dall'ANAS e dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade ovvero consolidati da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge.
Gli importi predetti saranno gravati di interessi a decorrere dalle scadenze fissate per la loro restituzione allo Stato nei piani di rimborso di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Detti piani avranno inizio a partire dall'anno in cui, secondo i piani finanziari approvati dall'ANAS, è previsto il formarsi delle risorse derivanti dalla gestione e dovranno completarsi entro il termine concessionale.