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LEGGE 19 marzo 1983, n. 72

Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2003)
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Testo in vigore dal:  24-3-1983

Art. 11


Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attività commerciale esercitata, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli, 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata.
Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimoniale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.
Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovrà essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalità.
Per i soggetti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.
I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.