LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1989)
Testo in vigore dal: 13-3-1983
                               Art. 7.

  L'articolo  8  della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  8. - Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale
spettano  i  poteri  di amministrazione ordinaria e straordinaria, e'
composto:
    dal presidente;
    da  tre  membri  designati,  rispettivamente,  dal  Ministro  del
turismo  e  dello  spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro
delle finanze;
    da tre membri designati dalla giunta esecutiva del CONI;
    da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;
    da  un  membro designato da ciascun altro partecipante purche' la
sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 2 miliardi.
  Qualora  vi  siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito
quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare
un  loro  rappresentante  comune  in  seno  al consiglio per ogni due
miliardi di lire di quota complessive di partecipazione.
  Il  presidente  del  consiglio  di  amministrazione e' nominato con
decreto  del  Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con
il   Ministro   del   tesoro,   sentiti   il   CONI  ed  il  Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
  I  consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e
dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.
  Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
  Il  comitato  esecutivo e' composto dal presidente, dal consigliere
designato   dal   Ministro   del  tesoro  e  da  tre  consiglieri  di
amministrazione  dei  quali uno scelto tra i tre consiglieri nominati
su  designazione  della  giunta  esecutiva  del  CONI e gli altri due
scelti  tra  gli altri membri componenti il consiglio. I predetti tre
membri  sono  nominati  dal  consiglio  di amministrazione, durano in
carico un anno e sono rieleggibili.
  Il  comitato  esecutivo  delibera sulle operazioni di mutuo e sulla
concessione   dei  contributi  agli  interessi,  entro  i  limiti  di
competenza  stabiliti  dal  consiglio  di  amministrazione. Delibera,
altresi',  in  via  di  urgenza anche provvedimenti di competenza del
consiglio  di  amministrazione,  salvo  ratifica  di esso, nonche' su
altri affari demandatigli dal consiglio stesso.
  Il  direttore  generale  ha  la  responsabilita'  del funzionamento
dell'Istituto  e  interviene,  con voto consultivo, alle riunioni del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo".