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LEGGE 18 febbraio 1983, n. 50

Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, riguardante l'Istituto per il credito sportivo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1989)
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Testo in vigore dal:  13-3-1983

Art. 7


L'articolo 8 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Il consiglio di amministrazione dell'Istituto, al quale spettano i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, è composto:
dal presidente;
da tre membri designati, rispettivamente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle finanze;
da tre membri designati dalla giunta esecutiva del CONI;
da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro;
da un membro designato da ciascun altro partecipante purché la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 2 miliardi.
Qualora vi siano partecipanti che abbiano singolarmente conferito quote inferiori al suddetto importo, essi avranno diritto a designare un loro rappresentante comune in seno al consiglio per ogni due miliardi di lire di quota complessive di partecipazione.
Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il CONI ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
I consiglieri sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.
Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal consigliere designato dal Ministro del tesoro e da tre consiglieri di amministrazione dei quali uno scelto tra i tre consiglieri nominati su designazione della giunta esecutiva del CONI e gli altri due scelti tra gli altri membri componenti il consiglio. I predetti tre membri sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carico un anno e sono rieleggibili.
Il comitato esecutivo delibera sulle operazioni di mutuo e sulla concessione dei contributi agli interessi, entro i limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione. Delibera, altresì, in via di urgenza anche provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica di esso, nonché su altri affari demandatigli dal consiglio stesso.
Il direttore generale ha la responsabilità del funzionamento dell'Istituto e interviene, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo".