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LEGGE 26 gennaio 1983, n. 18

Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  15-4-2000
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Art. 2


COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.
((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.))

COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 DICEMBRE 1997, N. 471.