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LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
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Testo in vigore dal:  1-1-1985
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Art. 10


In attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato alla stessa un contributo speciale di 300 miliardi di lire, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.
L'erogazione del contributo viene così stabilita:
((a) lire 250 miliardi da ripartire nel periodo 1983-1987 di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi))
.
b) lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.
I progetti organici di cui al primo comma saranno finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia, nonché in quelle zone delle province di Pordenone e di Udine, non incluse nei territori dei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che saranno delimitate con provvedimento regionale, sentite le rispettive province.
La regione provvederà a definire con legge le modalità degli interventi, secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, e prevedendo il concorso delle province nella loro programmazione.
La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.
La regione provvederà ad eseguire gli interventi direttamente o avvalendosi delle province nonché di istituti, aziende e gestioni, statali e regionali, operanti nel territorio della regione stessa ed a favore dei quali è autorizzata ad effettuare conferimenti utilizzando il contributo di cui al primo comma.