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LEGGE 26 aprile 1982, n. 181

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
Testo in vigore dal:  17-7-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 13


Le regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare, in relazione ai rendiconti trimestrali, l'andamento delle attività assistenziali e della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unità sanitaria locale.
Qualora le regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, il maturare di un disavanzo della gestione di competenza dell'unità sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunità montane non adottino, entro trenta giorni dall'invito della regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unità sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi.
Per le esigenze di controllo le regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unità sanitarie locali.
In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari.
Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente è attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda.
((4))

Per gli stessi scopi, il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:
"Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.
Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura".
Analogamente il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti:
"Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione e il suo presidente;
3) il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione.
La legge regionale disciplina i compiti e le modalità di funzionamento del collegio.
Il collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro".
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-7 luglio 1986, n.177 ( in G.U. 1a s.s. 16/7/1986, n.34) ha dichiarato" costituzionalmente illegittimo nei confronti delle Province di Trento e di Bolzano il comma quinto aggiunto, all'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dall'art. 11, comma decimo, del decreto - legge 12 settembre 1983, n. 463 (decreto convertito in legge con modificazioni con la legge 11 novembre 1983, n. 638) nella parte in cui, nel richiamare il comma precedente, comma quarto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto - legge n. 463 del 1983 (come sopra convertito), comprende il riferimento fatto dal detto comma precedente agli artt. 3, comma secondo, e 5, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 526; dichiara non fondate sotto ogni altro aspetto le questioni di legittimità del comma quinto aggiunto all'art. 13 della legge n. 181 del 1982 dall'art. 11, comma decimo, del decreto - legge n. 463 del 1983 (come sopra convertito), sollevate, in riferimento agli artt. 5, 9, n. 1O, 16 e 54, n. 5, dello Statuto speciale del Trentino - Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi ricorsi."