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LEGGE 25 gennaio 1982, n. 17

Norme di attuazione dell'articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2.

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Testo in vigore dal:  12-2-1982

Art. 4


I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dello articolo 1, possono essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso.
Le amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente. Gli accertamenti istruttori sono svolti da chi esercita le funzioni di capo del personale nell'amministrazione di appartenenza.
Conclusi gli accertamenti, gli atti sono trasmessi ad una commissione nominata, ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta:
da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, designato dal presidente del Consiglio di Stato;
da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione, designato dal primo presidente della Corte di cassazione;
da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti;
da un magistrato militare, designato dal Ministro della difesa;
da due dirigenti generali, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
da un professore ordinario di materie giuridiche nelle università, designato dal Ministro della pubblica istruzione.
La commissione decide, con provvedimento motivato, il proscioglimento ovvero la sanzione da irrogare. Essa ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e si avvale dei suoi uffici.
Per lo svolgimento del procedimento disciplinare sia nel corso degli accertamenti istruttori che innanzi alla commissione suddetta, si osservano, in quanto applicabili, le norme degli ordinamenti di rispettiva appartenenza degli inquisiti.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma non si applicano nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e militari. Restano ferme, nei confronti degli stessi, le vigenti norme in materia di competenze e procedure disciplinari.
Ai dipendenti pubblici, civili e militari, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete, sono irrogate le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Le sanzioni debbono essere commisurate al grado di corresponsabilità del dipendente nell'associazione segreta, nonché alla posizione dal medesimo ricoperta nello ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.
La sospensione dal servizio, disposta ai sensi del primo comma, cessa di avere efficacia qualora, entro il termine di centottanta giorni dal relativo provvedimento, non sia stata esercitata l'azione penale ovvero non sia concluso il procedimento disciplinare.
Le disposizioni di cui al primo, ottavo e nono comma si applicano, altresì, ai dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica ed ai dipendenti di enti e società concessionari di pubblici servizi, riconosciuti responsabili di appartenere ad associazioni segrete. Per lo svolgimento del procedimento disciplinare e per le relative sanzioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro.
I componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici, compresi quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, degli enti e delle società concessionari di pubblici servizi, nonché delle società per azioni di interesse nazionale, dei quali risulti accertata l'appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1, possono essere revocati dagli organi competenti alla nomina. La revoca disposta ai sensi del presente comma si considera determinata da giusta causa.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli amministratori ed ai sindaci nominati ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile.
Per i dipendenti delle regioni, per i soggetti indicati nei commi decimo, undicesimo e dodicesimo, la cui nomina, proposta o designazione spetti ad organi regionali, nonché per i componenti degli organi di controllo o di amministrazione di società che, in forza di provvedimenti regionali, siano concessionari di pubblici servizi, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi nel presente articolo.