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LEGGE 23 dicembre 1982, n. 947

Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto.

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Testo in vigore dal:  14-1-1983
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Regolarizzazione


Le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 30 giugno 1982 possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'imposta è ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale è consentito comprendere anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorché intestati ai soci o ad alcuno di essi.
Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruità dei valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.
Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni.
Le società di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui al primo comma possono essere regolarizzate agli effetti fiscali entro il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione patrimoniale.
Ai fini dell'applicazione della presente legge la prova dell'esistenza della società deve risultare da dichiarazione fatta in data anteriore al 1 luglio 1982 agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o da altro documento avente data certa.