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LEGGE 22 dicembre 1982, n. 932

Modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale.

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Testo in vigore dal:  25-12-1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1966, n. 1144, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito in legge dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, è sostituito dal seguente:
"La data di inizio dell'ora legale, compresa nel periodo 15 marzo-10 giugno, e quella di cessazione, compresa nel periodo 20 settembre-31 ottobre, sono annualmente fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1982

PERTINI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA