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LEGGE 29 novembre 1982, n. 883

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-10-2010

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, recante misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine del 31 luglio 1982, indicato nel settimo comma dello stesso articolo 7, è prorogato al 31 dicembre 1982.";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"I comuni, sulla base di autonome valutazioni e di criteri fissati dai consigli comunali, utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
Le somme attribuite dal CIPE ai singoli comuni, relativamente al programma 1981, e già accreditate presso le tesorerie regionali e provinciali sono immediatamente disponibili senza necessità di stipulare le convenzioni di cui ai commi precedenti.";
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - Il CIPE, nella ripartizione dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 14 maggio 1981, n. 219, tiene conto di maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti antisismici richiesti per le opere pubbliche di competenza degli enti locali, appaltate o iniziate e non completate prima del 23 novembre 1980.";
"Art. 3-ter. - Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per le concessioni edilizie che saranno rilasciate sino al 31 dicembre 1985 dai comuni terremotati dichiarati totalmente disastrati.";
"Art. 3-quater. - Il proprietario di casa rurale, che sia stata distrutta o danneggiata per effetto del sisma, può chiedere di utilizzare il contributo spettantegli a norma degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la casa distrutta o danneggiata, per l'esecuzione dei lavori di completamento o adeguamento antisismico di altro fabbricato rurale, la cui costruzione era in corso all'epoca del sisma.";
"Art. 3-quinquies. - Agli assegnatari di alloggio costruito o acquistato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, si applica il canone sociale dell'edilizia residenziale pubblica, se il reddito complessivo annuo del nucleo familiare dichiarato e accertato dal comune è inferiore a lire quindici milioni.
Gli alloggi eccedenti le richieste degli aventi diritto ai sensi del citato articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, sono assegnati in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, in base a criteri fissati dai consigli comunali.";
"Art. 3-sexies. - Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1983.
Ai proprietari di edifici distrutti o da demolire che non possono ricostruire in sito anche per ragioni connesse all'assetto urbanistico o per l'adeguamento dell'alloggio al nucleo familiare, il comune assegna l'area occorrente per la ricostruzione anche in comproprietà nell'ambito del piano di zona di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni.";
"Art. 3-septies. - Le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, hanno poteri di accertamento della conformità urbanistica del progetto di riparazione o di ricostruzione e della relativa valutazione della misura del contributo.";
((...))

"Art. 3-nonies. - Le spese occorse per la demolizione di immobili, se causate anche da esigenze di riassetto del territorio conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981 e non liquidate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono finanziate a valere sui fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.";
"Art. 3-decies. - L'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, come modificato dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è sostituito dal seguente:
"Per la realizzazione dei progetti relativi all'installazione dei prefabbricati e per la costruzione di edifici comunque donati ai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, i comuni interessati utilizzano i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile".";
"Art. 3-undecies. - Per la sistemazione delle famiglie delle province di Avellino, Potenza e Salerno, abitanti all'epoca del sisma in case sparse, demolite o dichiarate inagibili, per le quali non vi sia stata concessione di contributo per la ricostruzione o per la riparazione e per programmi urgenti di edilizia scolastica, il comune interessato, d'intesa e con l'autorizzazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a valere sui fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato a provvedere, nelle forme più idonee. Il CIPE procederà al reintegro dei fondi dei singoli comuni su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile.";
"Art. 3-duodecies. - Il termine di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, è prorogato al 31 dicembre 1985.";
"Art. 3-terdecies. - Le disposizioni di cui al nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono estese alle imprese ubicate nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981.";
"Art. 3-quaterdecies. - Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esperienze acquisite, ha facoltà di apportare integrazioni alle normative tecniche di esecuzione per le riparazioni ed il consolidamento degli edifici anche in relazione alla prevenzione antisismica".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1982

PERTINI SPADOLINI - SIGNORILE

Visto, il Guardasigilli: DARIDA