LEGGE 20 novembre 1982, n. 890

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  1. Se le persone  abilitate  a  ricevere  il  piego  in  luogo  del
destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero  se  l'operatore  postale
non puo' recapitarlo per temporanea assenza del  destinatario  o  per
mancanza, inidoneita' o assenza delle persone  sopra  menzionate,  il
piego e' depositato ((entro due  giorni  lavorativi  dal  giorno  del
tentativo di notifica)) presso il punto di deposito  piu'  vicino  al
destinatario. 
  2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve  assicurare  la  disponibilita'  di  un  adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita'  ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio. 
  3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta  supervisione  e
responsabilita' dell'operatore postale, pressoi punti di  giacenza  o
sulle  modalita'  alternative  di   consegna   della   corrispondenza
inesitata,  in  relazione  alla  custodia  ed  alle  altre  attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. 
  4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito  e'  data
notizia al destinatario,  a  cura  dell'operatore  postale,  mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento che, in caso di assenza  del  destinatario,  deve  essere
affisso alla porta d'ingresso oppure  immesso  nella  cassetta  della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve  contenere  l'indicazione  del  soggetto  che  ha  richiesto  la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica  e'  stata  richiesta  e  del  numero  di  registro
cronologico corrispondente, della data di deposito  e  dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito  al  destinatario  a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato  mediante  ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha  comunque  per  eseguita  trascorsi  dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui  al
periodo precedente e  che,  decorso  inutilmente  anche  il  predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente. 
  5. La notificazione si ha per eseguita dalla data  del  ritiro  del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui  al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito  lo  dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal  destinatario  o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro  due  giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. 
  6. Trascorsi dieci giorni dalla data di  spedizione  della  lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o  un  suo
incaricato ne abbia curato il ritiro,  l'avviso  di  ricevimento  e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente  in  raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale,  della
data dell'avvenuto deposito e dei  motivi  che  l'hanno  determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al  mittente
in   raccomandazione   con   annotazione   in   calce,   sottoscritta
dall'operatore postale,  della  data  dell'avvenuto  deposito  e  dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato  entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di  ricevimento  o  sia,
comunque, incerta, la notificazione si  ha  per  eseguita  alla  data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso. 
  7.  Fermi  i  termini  sopra  indicati,  l'operatore  postale  puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed  il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa. 
                                                                  (9) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 settembre 1998, n.  346
(in G.U. 1a s.s. 30/09/1998, n. 39) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della  legge  20  novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di  comunicazioni
a mezzo posta connesse con  la  notificazione  di  atti  giudiziari),
nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il
piego o di firmare il registro di consegna  da  parte  delle  persone
abilitate alla ricezione ovvero  in  caso  di  mancato  recapito  per
temporanea assenza del destinatario o  per  mancanza,  inidoneita'  o
assenza  delle  persone  sopra  menzionate,  del   compimento   delle
formalita' descritte e del deposito del piego  sia  data  notizia  al
destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. 
  Inoltre dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, terzo
comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti  a
mezzo posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse  con  la
notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che  il
piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da  parte
del destinatario, dopo dieci giorni  dal  deposito  presso  l'ufficio
postale". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con  modificazioni,  dalla
L. 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2 comma 4-bis)  che
"i costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo
avviso di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo  8  della
legge 20 novembre 1982, n.  890,  e  successive  modificazioni,  sono
posti a carico  del  mittente  indicato  nell'avviso  di  ricevimento
stesso, secondo le previsioni tariffarie vigenti, fatti salvi i  casi
di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 23 dicembre  2014,  n.  190,  come  modificata  dalla  L.  27
dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 97-quinquies)
che "Le disposizioni di  cui  ai  commi  da  97-bis  a  97-quater  si
applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata   in   vigore   del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261".