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LEGGE 14 agosto 1982, n. 610

Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
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Testo in vigore dal:  1-1-1998
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Art. 10

(Risorse finanziarie)


I mezzi finanziari per l'espletamento dei compiti dell'AIMA sono costituiti:
a) da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, determinate annualmente, tenuto conto anche delle disponibilità finanziarie risultanti sul conto corrente di cui al comma successivo, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del predetto bilancio;
((4))

b) dalle somministrazioni della CES per il finanziamento degli interventi e delle altre operazioni svolte dall'Azienda, le cui spese siano a carico della Comunità stessa;
c) dalle entrate realizzate dall'Azienda nell'espletamento delle proprie attività istituzionali.
I mezzi finanziari di cui al comma precedente affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero, costituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'AIMA, sul quale fanno carico le spese sostenute dall'Azienda.
Per le entrate e le spese connesse alle attività svolte nell'espletamento dei compiti per l'attuazione degli interventi disposti dalla CEE, l'AIMA tiene separata contabilità basata sul principio del bilancio di cassa in armonia con la normativa comunitaria.
Per le restanti entrate e spese, ivi comprese quelle di funzionamento, la gestione dell'AIMA si svolge in base al bilancio annuale di previsione di cui all'articolo 1 della presente legge, da redigere in conformità alle norme di contabilità generale dello Stato.
Nel bilancio medesimo potrà essere prevista l'istituzione di un fondo da destinare mediante decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su conformi delibere del CIPAA - alle nuove o maggiori esigenze che non sia dato individuare in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
Le risultanze delle gestioni connesse all'espletamento dei compiti di intervento nazionali o comunitari dell'Azienda restano, rispettivamente, a favore o a carico dello Stato o della CEE.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 55, comma 25) che all'articolo 10, primo comma, lettera a), della presente legge, le parole: "disponibilità finanziarie" si interpretano "come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo".
La stessa L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha, inoltre, disposto (con l'art. 55, comma 26) che l'articolo 10, sesto comma, della presente legge, deve intendersi "come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea".