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LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
Testo in vigore dal:  1-1-2006
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Art. 29

Copertura finanziaria


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate
((complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private))
.
Il Ministro
((dell'economia e delle finanze))
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1982

PERTINI SPADOLINI - MARCORA - ANDREATTA - DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA