stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 agosto 1982, n. 531

Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/02/2020)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 6


Per l'attuazione degli impegni assunti con la convenzione stipulata a Parigi il 23 febbraio 1972 tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, relativa al traforo del Frejus e ratificata in data 8 marzo 1973, giusta la legge di autorizzazione 18 dicembre 1972, n. 878, l'ANAS provvede a realizzare il collegamento tra Bardonecchia e Rivoli e concorre ad assicurare i fondi necessari per far fronte ai maggiori oneri di costruzione del traforo rispetto a quelli originariamente previsti. A tali fini l'ANAS è autorizzata:
a) a realizzare i tronchi in nuova sede necessari per il collegamento di quelli già in costruzione tra Bardonecchia e Rivoli, affidando, mediante apposita convenzione, i lavori stessi alla Società italiana per il traforo autostradale del Frejus (SITAF) nella misura non inferiore al 40 per cento del relativo costo;
b) ad assumere partecipazioni azionarie nella SITAF, sottoscrivendo azioni di nuova emissione per aumento del capitale sociale nella misura non superiore al 40 per cento del capitale stesso, anche in deroga all'articolo 2441 del codice civile e fino a concorrenza della somma di lire 10 miliardi;
c) ad erogare a titolo di contributo a carico dello Stato alla predetta società e subordinatamente all'assunzione delle partecipazioni di cui alla precedente lettera b), nel biennio 1982-83, l'ammontare complessivo di 40 miliardi di lire a parziale copertura degli oneri suppletivi risultanti dal piano finanziario aggiornato per la realizzazione del traforo;
d) a promuovere iniziative volte a reperire fondi atti ad assicurare nella fase gestionale il miglior livello di servizio della infrastruttura, ivi compreso l'eventuale affidamento in concessione dell'esercizio e l'applicazione di relative particolari tariffe di pedaggio.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, l'ANAS è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, in Italia o all'estero, anche con la Banca europea per gli investimenti, per l'ammontare netto di 450 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui sopra sono poste, a partire dall'esercizio finanziario 1983, a carico del bilancio dello Stato.
((Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843))
.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1983, N. 130.