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LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982

Art. 38


L'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non si applica agli enti previdenziali autonomi di categoria e alle aziende pubbliche degli enti locali che non ricevono trasferimenti a carico dei bilanci dello Stato, delle regioni o degli enti locali.
Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e 10 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non sono computabili le somme costituenti entrate della regione Sicilia a norma dell'articolo 36 dello statuto della regione stessa e del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o versate a norma dell'articolo 38 di detto statuto, nonché quelle costituenti entrate proprie della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Alle somme anzidette non si applicano le disposizioni recate dagli articoli 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119.