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LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982

Art. 37


Per l'anno 1982, i conti correnti, liberi o vincolati, aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono infruttiferi, ad eccezione di quelli della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza amministrati dal Tesoro.
Per l'anno 1982, anche le contabilità speciali fruttifere aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato a favore delle province e dei comuni sono infruttifere.