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LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982

Art. 36


Gli stanziamenti relativi agli interventi per la costruzione e sistemazione dei porti di cui all'articolo 34 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, devono essere utilizzati secondo i criteri, le modalità e le procedure della legge 6 agosto 1974, n. 366.