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LEGGE 7 agosto 1982, n. 526

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  12-8-1982

Art. 11


Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.290 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni.
La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1983-88; le quote relative agli anni 1983 e 1984 restano determinate, rispettivamente, in lire 100 miliardi ed in lire 280 miliardi.
Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, così come risulta modificato dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, è integrato di lire 300 miliardi e l'importo relativo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1983-85.
A modifica di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può accordare al Mediocredito centrale la garanzia dello Stato, oltre che per il pagamento del capitale e degli interessi sui prestiti esteri contratti direttamente, anche per il rischio di cambio.
Il Mediocredito centrale è autorizzato ad impiegare il ricavato dei prestiti obbligazionari di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, oltre che per la concessione di mutui a medio termine ad istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti, anche per tutte le operazioni di rifinanziamento ad esso consentite da norme di legge e di statuto.
Per le medesime finalità il Mediocredito può altresì compiere operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali e di categoria, con enti e istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri.