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LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2004)
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Testo in vigore dal:  12-5-1990
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Art. 4

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1. Il gioco si articola, avvalendosi di un sistema di automazione, nelle fasi della raccolta delle giocate, dell'emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, del riscontro delle giocate e della convalida delle vincite.
2. Le giocate sono ricevute presso i punti di raccolta dai raccoglitori del gioco mediante l'impiego di apparecchiature automatizzate che assicurano il rilascio di uno scontrino concernente l'avvenuta giocata.
3. Il premio massimo cui può dare luogo ogni bolletta di giocata al lotto, comunque sia ripartito il prezzo, non può eccedere la somma di lire mille milioni.
4. Alla realizzazione del sistema di automazione di cui ai commi 1 e 2 si provvede a cura del Ministero delle finanze, sentita l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante appalto concorso da indire entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del regolamento di applicazione ed esecuzione della presente legge.
5. Il compenso da attribuire per i locali, la fornitura, l'impianto, la manutenzione ed il funzionamento del sistema automatizzato, per la trasmissione dei dati e quanto altro occorre per il completo esercizio del sistema suddetto è determinato applicando, sull'incasso lordo derivante dalle giocate effettuate, le aliquote per scaglioni di incasso, stabilite nel capitolato d'oneri in base ai seguenti criteri:
a) per il primo scaglione, fino a mille miliardi di lire, l'aliquota da applicare non può essere superiore al 10 per cento;
b) per gli scaglioni successivi, i primi due pari a 500 miliardi di lire ciascuno ed i restanti pari a mille miliardi di lire ciascuno, si applicano, per ogni scaglione, aliquote comunque inferiori al 10 per cento e ad ogni aliquota precedente
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