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LEGGE 29 maggio 1982, n. 308

Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/2012)
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Testo in vigore dal:  22-6-1982

Art. 20

Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta


In materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, può subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.
La domanda è comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale è riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.