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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  6-6-1982

Art. 19

(Trasferimenti e assegnazioni provvisorie)


I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
Nella tabella di valutazione di cui all'articolo 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. È altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.
Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dello articolo 70, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'articolo 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, così come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.
Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si applicano ai trasferimenti passaggi relativi all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.
Non possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede definitiva.
I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilità di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.
Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.
Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.