LEGGE 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/03/2021)
Testo in vigore dal: 1-6-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7 
             (Composizione del consiglio di presidenza) 
 
  1. In attesa del generale riordino dell'ordinamento della giustizia
amministrativa sulla base della unicita' di accesso  e  di  carriera,
con esclusione di automatismi collegati all'anzianita'  di  servizio,
il consiglio di presidenza e' costituito con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. Esso ha sede in Roma, presso il Consiglio di Stato,  ed  e'
composto: 
    a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede; 
    b) da quattro magistrati  in  servizio  presso  il  Consiglio  di
Stato; 
    c)  da  sei   magistrati   in   servizio   presso   i   tribunali
amministrativi regionali; 
    d) da quattro cittadini eletti, due dalla Camera dei  deputati  e
due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, tra i  professori  ordinari  di  universita'  in  materie
giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale; 
    e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con
funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b); 
    f)  da  due   magistrati   in   servizio   presso   i   tribunali
amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di
cui alla lettera c). 
  2. All'elezione dei componenti di cui alle lettere  b)  ed  e)  del
comma 1, nonche' di quelli di cui alle lettere c) e f)  del  medesimo
comma, partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio  presso
il Consiglio di Stato e presso i tribunali amministrativi  regionali,
senza  distinzione  di  categoria,  con  voto  personale,  segreto  e
diretto. 
  3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e  non  sono
immediatamente rieleggibili. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 FEBBRAIO 2006, N. 62)). ((14)) 
  5. I componenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  non  possono
esercitare  alcuna  attivita'  suscettibile  di  interferire  con  le
funzioni del  Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi
regionali. Ad essi si applica  il  disposto  dell'articolo  12  della
legge 13 aprile 1988, n. 117. 
  6. I membri supplenti partecipano  alle  sedute  del  consiglio  di
presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. 
  7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i componenti di cui
al comma 1, lettera d), sostituisce  il  presidente  ove  questi  sia
assente o impedito. 
  8. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con  sentenza  5  dicembre
2017-30 gennaio 2018, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 07/02/2018,  n.  6),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2,  del
D.Lgs. 7 febbraio 2006, n.  62  (che  ha  abrogato  il  comma  4  del
presente articolo), nella parte in cui ha disposto l'abrogazione  del
comma 4 dell'art. 7 della presente legge.