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LEGGE 26 aprile 1982, n. 181

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
Testo in vigore dal:  27-4-1982

Art. 8


Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, numero 281, è elevata al 49,90 per cento.
Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo:
a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
b) delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642.
Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.