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LEGGE 26 aprile 1982, n. 181

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
Testo in vigore dal:  27-4-1982

Art. 14


A decorrere dal 1 gennaio 1982 il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti previsto per l'anno 1982 è maggiorato rispettivamente di lire 100 mila per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, di lire 75 mila per i liberi professionisti e di lire 61.370 per i coltivatori diretti.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 le misure del contributo di malattia di cui all'articolo 12, comma terzo, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dai titolari di aziende diretto coltivatrici, sono rispettivamente elevati dal 15 per cento al 20 per cento e dal 30 per cento al 35 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali è elevata dal 2 ai 3 per cento.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevata dal 2 al 3 per cento.
Il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per il primo trimestre 1982, di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è prorogato al 31 maggio 1982.
Ferme rimanendo le aliquote aggiuntive di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura del contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, è elevata all'uno per cento, restando invariate le aliquote contributive superiori.
Nulla è innovato circa la misura del contributo di malattia a carico del datore di lavoro.