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LEGGE 26 aprile 1982, n. 181

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/1998)
Testo in vigore dal:  30-12-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 12



La prescrizione di specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose è limitata ad un numero massimo di otto pezzi per ricetta. Per gli altri farmaci la prescrizione è limitata ad un numero massimo di tre pezzi per ricetta.
Il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustellati o di bollini autoadesivi a lettura e ad annullamento automatici.
A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso ambulatori pubblici anche ospedalieri o presso strutture e gabinetti specialistici convenzionati è stabilita la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti nella misura del quindici per cento delle tariffe stabilite per le convenzioni stipulate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il limite minimo di lire mille e massimo di lire quindicimila, arrotondate alle cento lire superiori, per ogni indagine di diagnostica strumentale e di laboratorio. In caso di prestazioni plurime di accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio, contenute in unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti per il complesso delle prestazioni stesse è fissato mi lire quarantamila.(2)
La quota di partecipazione è versata, in regime di assistenza diretta, alle strutture pubbliche e ai convenzionati all'atto dell'effettuazione dell'accertamento ed è comunque esclusa dal rimborso in assistenza indiretta.
È esentato dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio l'assistito che abbia dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a lire 4.000.000, o appartenga a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a lire 3.600.000, aumentato di lire 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. L'esenzione non spetta qualora i singoli componenti della famiglia, pur non essendo tenuti alla dichiarazione dei redditi o alla presentazione del certificato sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente, posseggano complessivamente un reddito imponibile superiore alla somma predetta.
Per la determinazione dei limiti massimi di reddito di cui al comma precedente, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di lire 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo.
Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria sugli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio i grandi invalidi di guerra e di servizio, i grandi invalidi del lavoro e gli invalidi civili di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto alla esenzione.
A tali fini l'interessato è tenuto a produrre all'unità sanitaria locale di residenza:
a) una autocertificazione in carta libera, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 249, sottoscritta anche dai titolari dei redditi del nucleo familiare di appartenenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114; (4)
b) il titolo comprovante l'appartenenza alle categorie di cui al settimo comma.
((6))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 maggio 1982, n.272, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1982, n.461 ha disposto (con l'art.3) che" Il termine di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è prorogato fino al 10 giugno 1982 per le regioni e province autonome nelle quali non sia stata attivata la partecipazione degli assistiti alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio."
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Decreto 28 giugno 1984 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell'articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare anche la dichiarazione che non si possiede alcuno dei redditi indicati dall'art. 2, primo comma, del decreto-legge 2 maggio 1984, n. 101, oppure che detti redditi non superano L. 2.000.000.
Nell'ipotesi che i medesimi redditi superino L. 2.000.000, le autocertificazioni devono riportare la dichiarazione che l'ammontare complessivo dei redditi posseduti non supera i limiti previsti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'esonero dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per l'assistenza farmaceutica".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il D.L. 30 ottobre 1987, n.443 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1987, n.531 ha disposto (con l'art.1) che"A decorrere dal 1 gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181."