LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
Testo in vigore dal: 11-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10.

  In  relazione  a  particolari  obiettivi  nei settori di rispettivo
interesse,  le  imprese,  gli  enti  di  ricerca,  gli  enti pubblici
economici,  le  amministrazioni  pubbliche,  anche regionali, possono
proporre  al  Ministro  per  il coordinamento delle iniziative per la
ricerca  scientifica  e  tecnologica  gli  oggetti  delle ricerche da
commettere con i contratti.
  Nel   caso  in  cui  la  ricerca  sia  effettuata  su  proposta  di
un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata,
il  contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata,
di   detta   amministrazione,   al   fine   di   definire  compiti  e
responsabilita'  in  relazione  a  quanto  disposto dal secondo comma
dell'articolo precedente. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto
di cui all'articolo 6, comma 2 sono abrogati gli articoli dal 2 al 12
della legge 17 febbraio 1982, n. 46".