LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Normativa organica per i profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1999)
Testo in vigore dal: 12-1-1982
                              Art. 36.
        Rilascio delle attestazioni delle autorita' consolari

  Le   attestazioni   previste  dalla  presente  legge  ai  fini  del
riconoscimento  della qualifica di profugo, nonche' le certificazioni
dell'esercizio  dell'attivita'  professionale  svolta  nei  Paesi  di
provenienza  da  parte  dei profughi sono rilasciate dalle competenti
autorita'  consolari,  fatta  salva  la  facolta' del Ministero degli
affari esteri di integrarle, ove necessario.