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LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2011)
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Testo in vigore dal:  17-12-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La regione Valle d'Aosta provvede al suo fabbisogno finanziario:
a) con le entrate tributarie, costituite da quote di tributi erariali, da proprie imposte, sovraimposte e tasse regionali, nonché da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni od appalti;
b) con i proventi derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connessi con la attività amministrativa da essa svolta, nonché con i contributi e le assegnazioni dello Stato.