LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 19-12-2010
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
                (Sanzioni amministrative accessorie) 
 
  L'autorita' amministrativa  con  l'ordinanza  -  ingiunzione  o  il
giudice  penale  con  la  sentenza  di  condanna  nel  caso  previsto
dall'articolo  24,  puo'  applicare,  come  sanzioni  amministrative,
quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni,  come
sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o
sospensione  di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
dell'amministrazione. 
  Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili  fino  a
che e' pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'articolo  24,  fino  a
che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. 
  Le autorita' stesse possono  disporre  la  confisca  amministrativa
delle  cose  che  servirono  o  furono  destinate  a  commettere   la
violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne  sono  il
prodotto, sempre che  le  cose  suddette  appartengano  a  una  delle
persone cui e' ingiunto il pagamento. 
  ((In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela
del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro  e  di  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la  confisca  amministrativa
delle  cose  che  servirono  o  furono  destinate  a  commettere   la
violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se  non  venga
emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si
applica se la cosa appartiene  a  persona  estranea  alla  violazione
amministrativa ovvero quando in relazione ad essa  e'  consentita  la
messa  a  norma  e  quest'ultima  risulta   effettuata   secondo   le
disposizioni vigenti.)) 
  E' sempre  disposta  la  confisca  amministrativa  delle  cose,  la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o  l'alienazione  delle
quali costituisce  violazione  amministrativa,  anche  se  non  venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. 
  La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se  la
cosa appartiene a persona estranea alla violazione  amministrativa  e
la fabbricazione, l'uso, il  porto,  la  detenzione  o  l'alienazione
possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.