stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 maggio 1981, n. 307

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/2005)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1981

Art. 4


Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:
1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.