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LEGGE 10 aprile 1981, n. 157

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

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Testo in vigore dal:  14-5-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
n. 74, concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;
n. 109, concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;
n. 129, concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;
n. 132, concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970;
n. 134, concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;
n. 135, concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;
n. 136, concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti ali benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;
n. 137, concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;
n. 138, concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;
n. 139, concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.