LEGGE 10 aprile 1981, n. 151

Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1994)
Testo in vigore dal: 9-5-1981
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La presente legge stabilisce i principi fondamentali cui le regioni
a  statuto  ordinario  devono attenersi nell'esercizio delle potesta'
legislative  e  di  programmazione,  in materia di trasporti pubblici
locali.  Si  intendono  per  tali  i  servizi  adibiti normalmente al
trasporto  collettivo  di  persone  e  di  cose  effettuati  in  modo
continuativo  o  periodico  con itinerari, orari, frequenze e tariffe
prestabilite  e  offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di
competenza dello Stato.
  Appartengono   altresi'   alla  competenza  regionale  le  funzioni
amministrative trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica
14  gennaio 1972, n. 5, e dal decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, in materia di trasporti pubblici.
  Le  regioni delegano, di norma, agli enti locali e a loro consorzi,
l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma precedente.