LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2022)
Testo in vigore dal: 13-7-1991
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 13. 
                             (Prefetto) 
 
  Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. 
  Il prefetto ha la  responsabilita'  generale  dell'ordine  e  della
sicurezza pubblica  nella  provincia  e  sovraintende  all'attuazione
delle direttive emanate in materia. ((Assicura unita' di indirizzo  e
coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti
di  pubblica  sicurezza  nella  provincia,  promuovendo   le   misure
occorrenti.)) 
  A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente  informato  dal
questore e dai comandanti provinciali  dell'Arma  dei  carabinieri  e
della Guardia di finanza  su  quanto  comunque  abbia  attinenza  con
l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. 
  Il prefetto dispone  della  forza  pubblica  e  delle  altre  forze
eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi  vigenti  e
ne coordina le attivita'. 
  Il  prefetto   trasmette   al   Ministro   dell'interno   relazioni
sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento  ai  compiti  di
cui al presente articolo. 
  Il prefetto  tiene  informato  il  commissario  del  Governo  nella
regione sui provvedimenti che adotta  nell'esercizio  dei  poteri  ad
esso attribuiti dalla presente legge.