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LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Normativa organica per i profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1999)
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Testo in vigore dal:  15-11-1991
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Art. 34

Assegnazione di alloggi


La regione territorialmente competente riserva a favore di profughi di cui all'articolo 1 della presente legge un'aliquota di alloggi compresi nei programmi d'intervento in materia di edilizia economica e popolare non inferiore al 15 per cento. A tale fine è applicabile la deroga di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
All'uopo, è ammessa la presentazione delle domande di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035, per un quinquennio dalla data del rimpatrio, o dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'obbligo della residenza di cui all'articolo 2, lettera b), dello stesso decreto.
La collocazione nelle previste graduatorie avverrà secondo le modalità indicate nel penultimo e nell'ultimo comma dell'articolo 9 dell'anzidetto decreto.
Gli alloggi ancora in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge da parte dell'Ente nazionale per lavoratori rimpatriati e profughi o la cui costruzione dovesse iniziare dopo tale data da parte dello stesso ente, verranno assegnati integralmente ai profughi ed ai lavoratori italiani all'estero che rientrano in patria.
Fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione degli articoli 93 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i concorsi per l'assegnazione ai profughi dell'aliquota di alloggi di cui al primo comma del presente articolo e di quelli realizzati esclusivamente per essi, sono banditi ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dagli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio.
Gli alloggi vengono assegnati ai profughi dai comuni ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni di profughi presenti nella regione e designati dal prefetto della provincia interessata sulla base delle indicazioni della regione stessa.
Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è abrogato.
Il numero 8) dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, è sostituito dal seguente:
"8) richiedenti grandi invalidi civili e militari o profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono alcuna attività lavorativa: punti 2".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 15 ottobre 1991, n. 344 ha disposto (con l'art. 4,comma 1) che: "L'aliquota di alloggi riservata alla categoria dei profughi dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è stabilita in misura non inferiore al 20 per cento".