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LEGGE 26 dicembre 1981, n. 763

Normativa organica per i profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/1999)
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Testo in vigore dal:  12-1-1982

Art. 27

Finanziamenti


I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei Paesi di provenienza attività industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attività, a parità di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.