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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 797

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo per il periodo maggio 1979-dicembre 1981 relativo ai dipendenti postelegrafonici e disposizioni riguardanti l'organizzazione e l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
Testo in vigore dal:  30-12-1984
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Settore dell'esercizio - Dotazioni organiche del personale con qualifica di consigliere e di vice-dirigente di VII e VIII categoria

Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST.
Con effetto dalla medesima data, la dotazione organica del personale della categoria VII con qualifica di consigliere e del personale della categoria VIII con qualifica di vice-dirigente è stabilita, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 aprile 1979, n. 101:
a) nel limite dello 0,60 per cento e dello 0,65 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) nel limite dell'1,55 per cento e dell'1,70 per cento della dotazione complessiva del personale dell'esercizio, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1984, n. 893 ha disposto (con l'art. 3) che Le dotazioni organiche delle categorie VII e VIII di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono ridotte come segue:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:
vice dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Azienda di Stato per i servizi telefonici:
vice dirigenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
consiglieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10