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LEGGE 22 dicembre 1981, n. 774

Norme in materia di versamento dei compensi dovuti dai costitutori di varietà vegetali.

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Testo in vigore dal:  14-1-1982

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Per i fini previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 531, i compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
Detto versamento va effettuato a cura dei richiedenti l'iscrizione nei registri di nuove varietà vegetali entro il termine del 31 agosto di ciascun anno per le varietà di specie a semina autunnale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno per le varietà di specie a semina primaverile.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI SPADOLINI - BARTOLOMEI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA