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LEGGE 26 novembre 1981, n. 690

Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2011)
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Testo in vigore dal:  15-3-2011
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Art. 3

((
1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi dell'imposta di registro;
b) i nove decimi dell'imposta di bollo;
c) i nove decimi delle imposte ipotecarie;
d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.
2. È altresì attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile.
3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto è attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
4. Sono, altresì, attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale.
))
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 12 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 2011".