LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 31-1-1986
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
(Piu'   violazioni   di   disposizioni   che    prevedono    sanzioni
                           amministrative) 
 
  Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione
od  omissione  viola  diverse  disposizioni  che  prevedono  sanzioni
amministrative o commette piu' violazioni della stessa  disposizione,
soggiace  alla  sanzione  prevista  per  la  violazione  piu'  grave,
aumentata sino al triplo. 
  ((Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche
chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di  un  medesimo  disegno
posto in essere in violazione  di  norme  che  stabiliscono  sanzioni
amministrative, commette, anche in  tempi  diversi,  piu'  violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza  ed
assistenza obbligatorie. 
  La disposizione di cui al precedente comma si  applica  anche  alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore  della  legge
di conversione del decreto-legge 2 dicembre  1985,  n.  688,  per  le
quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato)).