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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 53

(( (Sostituzione delle pene detentive brevi). ))
((Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, può sostituire tale pena con quella della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.
Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1- ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale.
Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.))
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AGGIORNAMENTO (16)

La Corte Costituzionale con sentenza 15-29 giugno 1995, n.284 (in G.U. 1ª s.s. 5/7/1995, n.28) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in motivazione."
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AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 gennaio - 1 febbraio 2022, n. 28 (in G.U. 1ª s.s. 2/2/2022, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 del codice penale»".