LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 8-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 114. 
         (Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie) 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano  a  tutte  le
sanzioni  amministrative  pecuniarie  originariamente  previste  come
sanzioni penali. 
  Le altre sanzioni amministrative pecuniarie  inferiori  nel  minimo
((a  euro  20))  o  nel  massimo  ((a   euro   50))   sono   elevate,
rispettivamente, ((a euro 20)) e ((a euro 50)). 
  Le disposizioni  dei  precedenti  commi  si  applicano  anche  alle
violazioni finanziarie.(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 24 marzo 1989, n. 122 (in G.U. 6/4/1989,  n.80)  ha  disposto
(con l'art. 20 comma 3) che:"La disposizione risultante dal combinato
disposto dell'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 e degli
articoli 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione
alla disposizione del quarto  comma  del  citato  articolo  11,  deve
essere interpretata nel senso che la somma di lire 5.000  era  dovuta
soltanto fino alla vigenza delle  sanzioni  edittali  previste  prima
degli aumenti operati dagli stessi articolo 113 e 114."