LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 103. 
(( (Mancato pagamento della pena pecuniaria  per  insolvibilita'  del
                           condannato). )) 
 
  ((Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato  al
momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della  multa
o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di
procedura  penale  indicato  nell'ordine  di  esecuzione,   la   pena
pecuniaria e' convertita nel lavoro di pubblica utilita'  sostitutivo
ovvero, se il condannato  si  oppone,  nella  detenzione  domiciliare
sostitutiva. 
  Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135  del
codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilita'  sostitutivo
consiste nella prestazione di due ore di  lavoro.  In  ogni  caso  il
lavoro di pubblica utilita' sostitutivo e la  detenzione  domiciliare
sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena
convertita e' la multa, e durata superiore a  un  anno,  se  la  pena
convertita e' l'ammenda. 
  Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai  sensi  dell'articolo
133-ter del codice penale, la  conversione  ha  luogo  per  la  parte
residua della pena pecuniaria. 
  Il condannato puo' in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro
di pubblica  utilita'  sostitutiva  o  della  detenzione  domiciliare
sostitutiva  pagando  la  multa  o  l'ammenda,   dedotta   la   somma
corrispondente alla durata della pena da conversione espiata.  A  tal
fine puo' essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo
133-ter del codice penale.))