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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  30-12-2022
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Art. 103

(( (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato). ))
((Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.
Il ragguaglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda.
Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria.
Il condannato può in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.))