LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 102. 
((  (Conversione  delle  pene  pecuniarie  principali   per   mancato
                           pagamento). )) 
 
  ((Il mancato pagamento della multa o dell'ammenda entro il  termine
di cui all'articolo 660  del  codice  di  procedura  penale  indicato
nell'ordine  di  esecuzione  ne   comporta   la   conversione   nella
semiliberta' sostitutiva. 
  Il ragguaglio si  esegue  a  norma  dell'articolo  135  del  codice
penale. In ogni caso  la  semiliberta'  sostitutiva  non  puo'  avere
durata superiore a quattro anni, se  la  pena  convertita  e'  quella
della multa, e durata superiore a due anni, se la pena convertita  e'
quella dell'ammenda. 
  Se e' stato disposto il pagamento rateale, ai  sensi  dell'articolo
133-ter del codice penale, la  conversione  ha  luogo  per  la  parte
residua della pena pecuniaria. 
  Il  condannato  puo'  sempre   far   cessare   l'esecuzione   della
semiliberta'  pagando  la  multa  o  l'ammenda,  dedotta   la   somma
corrispondente alla durata della pena da conversione espiata;  a  tal
fine,  puo'  essere  ammesso   al   pagamento   rateale,   ai   sensi
dell'articolo 133-ter del codice penale.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994, n.440 (in
G.U.  1a  s.s.  28/12/1994,  n.53)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della  legge  24  novembre
1981, n. 689 (Modifiche  al  sistema  penale),  nella  parte  in  cui
stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene  pecuniarie
non eseguite per insolvibilita'  del  condannato,  il  ragguaglio  ha
luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di  venticinquemila
lire,   anziche'   settantacinquemila    lire,    o    frazione    di
settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta'
controllata". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-21 giugno 1996,  n.206  (in
G.U.  1a  s.s.  26/6/1996,  n.26)  ha  dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 102, secondo comma, della legge 24  novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nella  parte  in  cui  non
consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del  condannato,  sia
concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da  convertire  sia
superiore ad un milione". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 gennaio 2012, n. 1 (in
G.U.  1a  s.s.  18/1/2012,  n.  3)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale, sopravvenuta dall'8 agosto 2009, dell'art. 102, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n.  689  (Modifiche  al  sistema
penale), nella parte  in  cui  stabilisce  che,  agli  effetti  della
conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' del
condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione  di
euro 38,  anziche'  euro  250,  o  frazione  di  euro  250,  di  pena
pecuniaria per un giorno di liberta' controllata".