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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  8-8-2009
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Art. 10

(Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo)


La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma
((non inferiore a euro 10))
e
((non superiore a euro 15.000))
.
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.