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LEGGE 26 settembre 1981, n. 537

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, concernente norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni.

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Testo in vigore dal:  29-9-1981

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al terzo comma, le parole: "13 marzo 1956" sono sostituite dalle seguenti: "13 marzo 1958".
All'articolo 2, sono soppressi l'ottavo ed il nono comma.
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
L'articolo 8 è soppresso.
All'articolo 12:
al primo comma, numero 1, lettera b), sono soppresse le parole: "di cui lo 0,02 a carico del lavoratore";
dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
"Per il primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma precedente è posticipato al 10 gennaio 1982";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Il contributo dovuto globalmente dagli iscritti alle casse di previdenza dei liberi professionisti anche per l'assistenza sanitaria che sia stata gestita direttamente dalle casse medesime è ridotto, in via definitiva, con decorrenza dal 1 gennaio 1981, nella misura percentuale determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La percentuale di cui al comma precedente deve dar luogo ad una riduzione complessiva del contributo dovuto per l'anno 1981 dagli iscritti alla rispettiva cassa pari all'importo totale dei contributi dovuti dagli iscritti stessi ai sensi del sesto e settimo comma del presente articolo.
Ciascuna cassa fornisce al Ministero del tesoro, entro il termine di tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati necessari per la determinazione della percentuale di cui all'ottavo ed al nono comma. A tale fine ciascun iscritto deve comunicare alla rispettiva cassa, con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio reddito derivante dalla attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF e relativo all'anno 1980".
All'articolo 13:
dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui al comma precedente è ridotto di una percentuale di 11 punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo secondo le norme e le procedure che regolano la riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:

Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di conto corrente postale predisposti dal Servizio per i contributi agricoli unificati.
Sono abrogate tutte le disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con il presente articolo""; al secondo comma, le parole: "è di cinque punti inferiore al" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fino al massimo del 50 per cento del";
il terzo comma è soppresso;
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n.
160, dall'articolo 14-sexies, secondo comma, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984".
Alla tabella B:
alla voce: "Pesca costiera", è soppressa la nota:
"Minimali relativi ai non iscritti alle CNPM";
dopo la voce: "Pesca costiera", è aggiunta la seguente:


SETTORE Comandante e direttore macchina Primo ufficiale coperta Secondo ufficiale coperta e macchina Nostromo caporale di macchina capo pesca Marinaio cuoco,ecc. Mozzo

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1981

PERTINI SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA