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LEGGE 5 agosto 1981, n. 416

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
Testo in vigore dal:  10-3-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1987, N. 67))
((7))
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AGGIORNAMENTO (7)

La L. 25 febbraio 1987, n. 67 ha disposto la seguente interpretazione autentica dei commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416: "il controllo è definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della società editrice da parte di società direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, è rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società direttamente o indirettamente controllata".